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Quali sono gli obblighi di manutenzione industriale?

Obblighi di manutenzione e verifiche di macchine e attrezzature

Quali sono gli obblighi di manutenzione industriale, come devono essere fatte, quando devono essere fatte, chi deve farle.

Aspetti pratici e le modalità di intervento per i controlli di manutenzione e le verifiche di macchine e attrezzature

Gli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo 81/08 impongono la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza (Direttive Europee o Allegato V), con i relativi obblighi di manutenzione e verifiche.

Le verifiche e i controlli periodici delle attrezzature in uso richiedono tempo ed impegno economico. Per questo motivo è necessario pianificare i passi e le attività utilizzando metodi e strumenti efficaci:

- Mappare e conoscere le attrezzature di lavoro
- Identificare le criticità e definire le priorità (pericolosità e danno atteso, età e stato manutentivo, frequenza di utilizzo, interazione uomo/macchina, ecc.)
- Determinare quali sono i controlli da fare e con quale periodicità
- Determinare e qualificare i soggetti addetti ai controlli
- Definire gli strumenti per la gestione della documentazione e delle registrazioni delle verifiche periodiche;
- Definire i modelli e standard da utilizzare

Gli obblighi

D.Lgs. 81/08 art. 71, c.4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza;

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.

D.Lgs. 81/08 art. 71, c.7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici:

a) l'uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione
ed addestramento adeguata;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.

D.Lgs. 81/08 art. 71, c.8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

D.Lgs. 81/08 art. 71, c.9

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Identificare e definire i controlli e le periodicità

- primo passo: verificare installazione come da istruzioni d'uso;

- secondo passo: verificare utilizzo come da istruzioni d'uso;

- terzo passo: verificare permanenza dei requisiti di sicurezza;

- quarto passo: assoggettare a miglioramento e aggiornamento

In allegato, è possibile scaricare il pdf dell'atto completo.

Articoli tecnico scientifici o articoli contenenti case history
Fonte: MCMA ottobre 2022 workshop
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