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Efficienza energetica, norme e finalità

Le norme tecniche CTI richiamate dal legislatore

- I criteri ambientali minimi per l'edilizia
- Esercizio delle attrezzature a pressione
- Prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
- Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Trattamento acqua negli impianti termici
- Misura in campo del rendimento di combustione
- Incentivazione delle rinnovabili termiche
- I combustibili solidi secondari
- Gestione dell'energia e diagnosi energetiche
- La sostenibilità di biocarburanti, bioliquidi e biometano

L'applicazione delle norme tecniche è volontaria. Questo principio elementare rappresenta un capo saldo nel nostro settore poiché le norme tecniche nascono volontarie per definizione.

Tuttavia queste possono essere prese come riferimento da disposizioni legislative di carattere europeo, pensiamo alle Direttive emanate dall'UE, nazionale mediante i decreti legislativi ad esempio e persino regionale con delibere e regolamenti.

Quando succede interviene di fatto un livello di cogenza nello specifico ambito di riferimento e sono svariati i provvedimenti di legge nazionali che richiamano le norme tecniche.

Le attività di normazione CTI tengono sempre conto non solo delle esigenze del mercato, degli operatori e degli enti di certificazione, ma anche di quelle del legislatore che in determinati ambiti richiama le norme tecniche per gli aspetti di dettaglio.

Il principio di fondo è molto semplice e lo abbiamo descritto in svariate sedi: la legislazione decide il "cosa", mentre la normazione tecnica stabilisce il "come".

Nel presente Dossier parleremo delle norme tecniche elaborate nelle varie Commissioni Tecniche del CTI che sono richiamate dal legislatore, quindi di tutti quei documenti normativi che risultano essere ad oggi cogenti. Gli ambiti sono moltissimi: dall'efficienza energetica alla promozione delle fonti rinnovabili, dai criteri ambientali minimi per l'edilizia all'incentivazione delle rinnovabili termiche.

I criteri ambientali minimi per l'edilizia

Il 4 dicembre 2022 entrerà in vigore il Decreto 23 giugno 2022, n.256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022.

Il nuovo documento - approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) - fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi e in particolare per:

- l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- l'affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.

I CAM sono i requisiti ambientali definiti nelle diverse fasi del processo di acquisto e che individuano la soluzione progettuale più confacente dal punto di vista del profilo ambientale, calcolato lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, compresi gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storicoculturale e testimoniale, con alcune limitazioni come ad esempio quelli riguardanti gli interventi edilizi che non interessano interi edifici.

Viene specificato inoltre che qualora uno o più CAM siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve fornire la motivazione della non applicabilità del CAM indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

Il CTI è stata parte attiva nel processo di raccolta commenti e osservazioni grazie al Gruppo Consultivo "CAM-Aspetti Energetici" che raggruppa aziende, associazioni e liberi professionisti.

Diagnosi energetica

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati ed inferiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica "standard", basata sul metodo quasi stazionario e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775.

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 5000 metri quadrati, è predisposto sulla base di una diagnosi energetica "dinamica", conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2.

Essa è eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento è effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1; tali progetti sono inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459.

La nuova versione del pacchetto delle EN 16247 sarà recepito da UNI entro la fine dell'anno, seguirà la pubblicazione anche della versione in lingua italiana.

La Relazione CAM include una diagnosi energetica, elaborata secondo le norme tecniche citate, elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Prestazione energetica

Oltre a quanto definito dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (requisiti minimi), i progetti degli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, devono garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite diverse opzioni.

Queste ultime coinvolgono la massa superficiale delle strutture opache verticali, le ore di occupazione del locale e la trasmittanza termica di ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786.

Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, sono garantite le portate d'aria esterna previste dalla UNI 10339 oppure è garantita almeno la Classe II della UNI EN 16798-1, very low polluting building per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e low polluting building per le ristrutturazioni importanti di primo livello.

In entrambi i casi devono essere rispettati i requisiti di benessere termico e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere termico previsti al criterio "2.4.6-Benessere termico" e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione".

Tenuta all'aria

Per la verifica dei diversi valori n50 da rispettare (nuove costruzioni e ristrutturazione di primo livello), la UNI EN ISO 9972 definisce un metodo di misurazione in campo della permeabilità all'aria di edifici o di parti di edifici.

Capacità tecnica dei posatori

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.

Tra le norme UNI citate a titolo non esaustivo figura la UNI 11716 "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" sviluppata dalla Commissione Tecnica 201 del CTI.

Sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio

È attribuito un punteggio premiante al progetto che, per l'uso di impianti tecnologici, di climatizzazione e di illuminazione, prevede un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS - Building Automation and Control System) corrispondente alla classe di efficienza A, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232-1 "Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10" e successive modifiche o norma equivalente.

La UNI EN 15232-1, su cui è sempre stata attiva la CT 272 "Sistemi di automazione e controllo per la gestione dell'energia e del comfort negli edifici" entro ottobre sarà sostituita dalla UNI EN ISO 52120-1 di cui abbiamo ampiamente parlato nel dossier di giugno dal titolo "Come cambierà la normazione tecnica dei sistemi BACS".

Il decreto cita anche la UNI/TS 11651, attualmente in revisione sempre presso la CT 272, per l'asseverazione del sistema BACS alla classe di efficienza A.

In allegato, è possibile scaricare il Dossier completo.

Articoli tecnico scientifici o articoli contenenti case history
Fonte: Dossier CTI settembre 2022 Energia e Dintorni
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