L’eventuale spostamento di un impianto a terra, purché debitamente autorizzato e motivato, è consentito a condizione che questo avvenga nell’ambito delle particelle catastali su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato.
• Per impianti installati su edificio sono consentiti spostamenti, purché debitamente autorizzati e motivati, a condizione che la collocazione finale rimanga nell’ambito della particella catastale e del subalterno, ove esistente, su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato.